Sez. L, Sentenza n. 4922 del 03/06/1997 (Rv. 504891 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA | Vizi di illegittimità costituzionale - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie relativa a domanda di rendita da malattia professionale non tabellata.
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA
Il vizio di illegittimità costituzionale non ancora dichiarato dal giudice delle leggi, non determinando un impedimento legale all'esercizio del diritto disconosciuto dalla norma incostituzionale, ma ponendo in essere una mera difficoltà di fatto, non incide sulla decorrenza della prescrizione, che pertanto ha inizio dal giorno in cui il diritto stesso poteva essere fatto valere e non dalla data della successiva declaratoria di incostituzionalità della norma stessa. Ne consegue che, nell'ipotesi di malattia professionale non tabellata, la decorrenza della prescrizione inizia dal momento della insorgenza della condizione patologica, e non già dalla data della sentenza n. 179 del 1988 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittimo l'art. 3, comma primo, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, estendendo così l'area delle malattie professionali protette, rispetto a quelle tabellate, sempre che ne sia comunque provata l'eziologia lavorativa.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 136, Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2936
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)