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Sez. L, Sentenza n. 12067 del 22/11/1995 (Rv. 494750 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - ELENCAZIONE | Malattie non tabellate - Estensione della tutela ex sentenza costituzionale n. 179 del 1988 - Prescrizione - Decorso completo nel periodo anteriore alla pubblicazione di detta sentenza - Configurabilità - Atti diretti ad ottenere le prestazioni assistenziali "ex lege" Regione Trentino Alto Adige n. 1 del 1976 per tecnopatie all'epoca non indennizzabili - Effetto interruttivo - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494750-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - ELENCAZIONE

Il vizio di illegittimità costituzionale non ancora dichiarato costituisce una mera difficoltà di fatto all'esercizio del diritto assicurato dalla norma depurata dall'incostituzionalità e quindi non impedisce il decorso della prescrizione (art. 2935 cod.civ.) restando esclusa la possibilità di far decorrere il termine prescrizionale dalla pubblicazione della pronuncia di incostituzionalità. Pertanto il diritto del lavoratore affetto da tecnopatia contratta in lavorazione non tabellata alle prestazioni nei confronti dell'I.N.A.I.L., riconosciuto a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 1988, resta escluso nei confronti di tale ente qualora anteriormente alla detta sentenza sia maturata la relativa prescrizione, senza che abbiano effetto interruttivo della medesima gli atti diretti ad ottenere le prestazioni assistenziali previste dalla legge regionale Trentino Alto Adige 2 gennaio 1976, n.1 e successive modifiche, in favore dei lavoratori affetti da tecnopatie (all'epoca) non indennizzabili.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Trentino Alto Adige 02/01/1976 num. 1, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)