Sez. 2, Sentenza n. 2143 del 24/10/1970 (Rv. 348276 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - IN GENERE - APPROVAZIONE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - NECESSITA - APPROVAZIONE CONDIZIONATA - EFFETTI - NON OPERATIVITA DEL REGOLAMENTO FINO ALL'ADOZIONE DELLE PRESCRITTE MODIFICHE.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - IN GENERE - APPROVAZIONE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - NECESSITA - APPROVAZIONE CONDIZIONATA - EFFETTI - NON OPERATIVITA DEL REGOLAMENTO FINO ALL'ADOZIONE DELLE PRESCRITTE MODIFICHE.*
In virtu del disposto dell'art 45 della legge urbanistica n 1150 del 1942, secondo il quale si abrogavano tutte le Disposizioni contrarie ed incompatibili con quelle contenute nella legge, l'art 102 del tu 3 marzo 1934, n 383 (legge comunale e provinciale), che prevedeva il controllo della giunta provinciale amministrativa sui regolamenti comunali edilizi, e stato implicitamente abrogato dall'art 36 della predetta legge urbanistica, che ha sostituito a tale controllo di mera legittimita quello ministeriale di merito, attuato mediante approvazione dei suddetti regolamenti con decreto del ministro dei lavori pubblici, che sostituisce altresi quello repressivo di legittimita sulle deliberazioni comunali relative a regolamenti edilizi, ugualmente previsto dall'art 102 della legge comunale e provinciale. Detto art 36 della legge urbanistica non puo ritenersi abrogato dalla legge 9 giugno 1947, n 530. Ne consegue che, in base alla disciplina vigente, i regolamenti edilizi diventano operativi solo all'atto della prescritta approvazione del ministro dei lavori pubblici. Dal carattere negoziale dell'atto di approvazione deriva che questa e solo destinata a rimuovere l'ostacolo posto dall'ordinamento alla operativita propria dell'atto approvato, di cui costituisce un mero requisito di efficacia, rendendo possibile a quest'ultimo il conseguimento degli scopi voluti nel momento della sua emanazione. Ne deriva altresi che il soggetto, cui e attribuito il potere di approvazione, non puo modificare, in tutto o in parte, l'atto da approvare, in quanto altrimenti si sostituirebbe all'ente cui e istituzionalmente demandata l'emanazione di quell'atto, violando cosi il principio di autonomia proprio dell'ordinamento autarchico. Se pertanto l'approvazione ministeriale concessa apporta al regolamento edilizio modifiche, aggiunte, soppressioni, trattasi di un'approvazione condizionata, e il regolamento non puo considerarsi efficace fintantoche la condizione apposta non siasi verificata perche cio avvenga e necessario che il comune, se lo ritiene opportuno, deliberi sulle modifiche, aggiunte e soppressioni proposte. E poiche l'atto di approvazione condizionata devesi considerare atto di non approvazione fino a quando le modifiche suggerite non siano dal comune fatte proprie in forza della necessaria delibera del suo organo competente, fino a tal momento il regolamento, preso in esame dall'organo di controllo come unico complesso organico ed inscindibile di norme, non puo dirsi approvato, e nessuna delle Disposizioni in esso contenute puo ritenersi operativa. (fattispecie riguardante il regolamento comunale edilizio di alassio). (Conf, sulla prima parte, 1598'64).*
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 36 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 45, Legge 03/03/1934 num. 383 art. 102, Legge 09/06/1947 num. 530 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)