Sez. 2, Sentenza n. 6197 del 28/11/1984 (Rv. 437841 - 01)
URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - PROGRAMMA DEI COMUNI PRIVI DI PIANI REGOLATORI - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - PIANI REGOLATORI GENERALI - FORMAZIONE ED APPROVAZIONE - APPROVAZIONE CONDIZIONATA ALL'INTRODUZIONE DI DETERMINATE MODIFICHE DA PARTE DELL'AUTORITÀ DI CONTROLLO DI REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI E DI ANNESSI PROGRAMMI DI FABBRICAZIONE - CONSEGUENZE - MOMENTO DI FORMAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO - DIVERSE DISCIPLINE IN TEMA DI APPROVAZIONE DI PIANI REGOLATORI GENERALI.*
URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - PROGRAMMA DEI COMUNI PRIVI DI PIANI REGOLATORI - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - PIANI REGOLATORI GENERALI - FORMAZIONE ED APPROVAZIONE - APPROVAZIONE CONDIZIONATA ALL'INTRODUZIONE DI DETERMINATE MODIFICHE DA PARTE DELL'AUTORITÀ DI CONTROLLO DI REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI E DI ANNESSI PROGRAMMI DI FABBRICAZIONE - CONSEGUENZE - MOMENTO DI FORMAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO - DIVERSE DISCIPLINE IN TEMA DI APPROVAZIONE DI PIANI REGOLATORI GENERALI.*
In tema di regolamenti edilizi comunali e di annessi programmi di fabbricazione, allorquando l'autorità di controllo, ai sensi dello art. 36, comma terzo, della legge 17 agosto 1942 n. 1150 come modificato dall'art. 12 della legge 6 agosto 1967 n. 765, abbia dato la propria approvazione condizionatamente all'introduzione di determinate modifiche ed il comune interessato, ricevuta comunicazione delle modifiche introdotte, abbia integralmente accettato le stesse con regolare delibera consiliare, anziché presentare controdeduzioni, il procedimento formativo dello strumento urbanistico è da considerarsi compiuto e perfezionato sin dal momento della pubblicazione della suddetta delibera, dovendosi ritenere così realizzata la condizione di efficacia posta dallo organo tutorio, senza bisogno di un ulteriore provvedimento di approvazione da parte di quest'ultimo. Diversa è l'ipotesi dei piani regolatori generali, relativamente ai quali l'art. 10, comma terzo, della legge urbanistica del 1942, come modificato dall'art. 3 della legge 6 agosto 1967 n. 765, non parla di "modifiche" introdotte dall'autorità di controllo, bensì di "proposte di modifica" da comunicarsi al comune, con la conseguenza che, per essi, in presenza di tali "proposte", è richiesta in ogni caso l'approvazione finale, sia che il comune presenti controdeduzioni, sia che accetti le proposte medesime. (V 5550/78, mass n 395336; (V 246/78, mass n 389537; (V 246/78, mass n 389537; (V 4113/76, mass n 382765; (V 4113/76, mass n 382765; (V 1287/73, mass n 363882; (V 2523/72, mass nn 360020 e 360021; (V 255/71, mass n 349707; (V 2143/70, mass n 348276).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 10 com. 3, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 36 com. 3 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 3, Legge 06/08/1967 num. 765 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)