Sez. 4, Sentenza n. 3721 del 09/01/2025 Ud. (dep. 29/01/2025) Rv. 287516-02
PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI | Successione di leggi nel tempo - Profilo e grado di colpa - Introduzione dell'art. 590-sexies cod. pen. ad opera dell'art. 6 legge 8 marzo 2017, n. 24 - Causa di non punibilità riservata ad imperizia - Art. 3, comma 1, d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge 8 novembre 2012, n. 189 - Assenza di responsabilità per colpa lieve - Rispetto delle linee-guida e delle buone prassi - Onere motivazionale - Sussistenza.
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In tema di responsabilità degli esercenti la professione sanitaria, debbono essere valutati, per effetto della successione di leggi penali nel tempo determinato dall'introduzione dell'art. 590-sexies cod. pen. ad opera dell'art. 6, comma 1, legge 8 marzo 2017, n. 24, il profilo e il grado di colpa del soggetto agente, oltre alla fonte della regola cautelare, posto che la norma indicata ha introdotto una causa di non punibilità riservata al solo comportamento connotato da imperizia, ove risultino rispettate le linee guida o, in assenza di esse, le buone pratiche clinico-assistenziali, diversamente dal disposto dell'art. 3 d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che aveva escluso la penale responsabilità nel caso di colpa lieve, ove fossero state osservate le linee-guida e le buone prassi.
Decreto Legge 13/09/2012 num. 158 art. 3 com. 1 CORTE COST., Legge 08/03/2017 num. 24 art. 6, Legge 08/11/2012 num. 189 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 590 sexies, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)