Sez. 4, Sentenza n. 37794 del 22/06/2018 Ud. (dep. 06/08/2018) Rv. 273463 - 01
PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI | Successione di leggi nel tempo - Art. 3, comma 1, d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge 8 novembre 2012, n.189 - Introduzione dell'art. 590-sexies cod. pen. ad opera dell'art. 6 legge 8 marzo 2017, n. 24 - Motivazione della sentenza - Contenuto.
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In tema di responsabilità degli esercenti la professione sanitaria, in base all'art. 2, quarto comma, cod. pen., la motivazione della sentenza di merito deve indicare se il caso concreto sia regolato da linee-guida o, in mancanza, da buone pratiche clinico-assistenziali, valutare il nesso di causa tenendo conto del comportamento salvifico indicato dai predetti parametri, specificare di quale forma di colpa si tratti (se di colpa generica o specifica, e se di colpa per imperizia, o per negligenza o imprudenza), appurare se ed in quale misura la condotta del sanitario si sia discostata da linee-guida o da buone pratiche clinico-assistenziali.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 sexies, Decreto Legge 13/09/2012 num. 158 art. 3 com. 1 CORTE COST., Legge 08/11/2012 num. 189 CORTE COST. PENDENTE, Legge 08/03/2017 num. 24 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)