Sez. 4 - , Sentenza n. 53453 del 15/11/2018 Ud. (dep. 29/11/2018) Rv. 274499 - 02
PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI | 589 PROFESSIONISTI - 011 MEDICI E CHIRURGHI PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI - Attività medico chirurgica - Condotta conforme alle linee guida ed alle buone pratiche - Limitazione della responsabilità in caso di colpa lieve e ipotesi di imperizia - Esclusione - Ragioni.
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La limitazione della responsabilità del medico in caso di colpa lieve, prevista dall'art. 3, comma 1, legge 8 novembre 2012, n.189, opera, in caso di condotta professionale conforme alle linee guida ed alle buone pratiche, anche nella ipotesi di errori connotati da profili di colpa generica diversi dall'imperizia. (Fattispecie in cui la colpa lieve è stata esclusa per l'avere l'imputato trascurato di estrarre dal corpo della paziente operata corpi estranei utilizzati nel corso dell'intervento chirurgico).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Legge 08/11/2012 num. 189 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)