Sez. L, Sentenza n. 5210 del 04/03/2009 (Rv. 608234 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - VIOLAZIONE DELLE NORME SUL COLLOCAMENTO | Lavoro agricolo - Obbligo di comunicazione dell'assunzione - Modalità - Qualsiasi forma - Esclusione - Attraverso i moduli previsti dalla legge - Necessità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - VIOLAZIONE DELLE NORME SUL COLLOCAMENTO
Gli obblighi di comunicazione posti a carico del datore di lavoro dal decreto-legge 2 agosto 1996, n. 405 (non convertito, ma reiterato dal decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 410, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 408, con clausola di salvezza per il decreto decaduto) in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro agricolo, sono validamente adempiuti, non in qualsiasi forma idonea allo scopo, ma solo mediante documenti tratti dal registro di impresa, rilasciato dall'INPS, secondo le previsioni degli artt. 9-ter e 9-quater del decreto-legge n. 510 cit.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/08/1996 num. 405, Decreto Legge 01/10/1996 num. 410 art. 9 com. 3, Decreto Legge 01/10/1996 num. 410 art. 9 com. 4, Legge 28/11/1996 num. 408
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)