Sez. 3, Sentenza n. 5557 del 14/09/1983 (Rv. 430500 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESERCIZIO - PREZZO - VERSAMENTO - TERMINE - DECORRENZA - DISCIPLINA APPLICABILE.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESERCIZIO - PREZZO - VERSAMENTO - TERMINE - DECORRENZA - DISCIPLINA APPLICABILE.*
In tema di prelazione agraria, la disciplina applicabile circa il termine entro cui deve essere effettuato il versamento del prezzo non è quella dell'articolo unico della legge 8 gennaio 1979 n. 2 - riguardante la decorrenza del termine stesso nel caso di Esercizio del diritto di riscatto - bensì quella indicata al sesto comma dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, in forza del quale colui che esercita il diritto di prelazione è obbligato al versamento del prezzo di acquisto entro il termine di tre mesi decorrenti dal trentesimo giorno dell'avvenuta notifica, da parte del proprietario, della proposta di alienazione. (Conf 841/83, mass n 425598; (Conf 4769/82, mass n 422747).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)