Sez. 3, Sentenza n. 841 del 29/01/1983 (Rv. 425598 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - TERMINE DI VERSAMENTO DEL PREZZO - DISCIPLINA RELATIVA - ART. UNICO DELLA LEGGE N. 2 DEL 1979 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - ART. 8, SESTO COMMA, DELLA LEGGE N. 590 DEL 1965 - EFFETTI.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - TERMINE DI VERSAMENTO DEL PREZZO - DISCIPLINA RELATIVA - ART. UNICO DELLA LEGGE N. 2 DEL 1979 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - ART. 8, SESTO COMMA, DELLA LEGGE N. 590 DEL 1965 - EFFETTI.*
In tema di prelazione agraria, la disciplina applicabile circa il termine entro cui deve essere effettuato il versamento del prezzo non è quella dell'articolo unico della legge 8 gennaio 1979 n. 2, riguardante tale termine limitatamente al diritto di riscatto, bensì quella del sesto comma dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, con il conseguente Obbligo a carico di colui che esercita il diritto di prelazione di versare il prezzo entro il termine di tre mesi decorrenti dal trentesimo giorno dall'avvenuta notifica, da parte del proprietario, della proposta di alienazione. (Conf 4769/82, mass n 422747).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)