Sez. 3, Sentenza n. 7189 del 03/09/1987 (Rv. 455317 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - VERSAMENTO DEL PREZZO - TERMINE - DISCIPLINA EX ART. 8, SESTO COMMA, LEGGE N. 590 DEL 1965 - APPLICABILITÀ - DECORRENZA DEL TERMINE DI TRE MESI - PATTO CONTRARIO - VALIDITÀ.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - VERSAMENTO DEL PREZZO - TERMINE - DISCIPLINA EX ART. 8, SESTO COMMA, LEGGE N. 590 DEL 1965 - APPLICABILITÀ - DECORRENZA DEL TERMINE DI TRE MESI - PATTO CONTRARIO - VALIDITÀ.*
In tema di prelazione agraria, la norma applicabile per stabilire entro quale termine debba essere effettuato il versamento del prezzo non è quella di cui al secondo comma dell'articolo unico della legge 8 gennaio 1979 n. 2, riguardante la decorrenza del termine stesso nel caso di Esercizio del diritto di riscatto, bensì quella di cui al sesto comma dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, in forza del quale, ove il diritto di prelazione sia stato esercitato, il versamento del prezzo di acquisto deve essere effettuato entro il termine di tre mesi, decorrenti dal trentesimo giorno della avvenuta notifica da parte del proprietario, salvo che non sia diversamente pattuito tra le parti. (V 4801/82, mass n 415505; (V 8/82, mass n 417690; (V 3653/80, mass n 407518; (V 307/79, mass n 396388; (Conf 5557/83, mass n 430500; (Conf 841/83, mass n 425598; (Conf 4769/82, mass n 422747).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)