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Sez. 3, Sentenza n. 8611 del 23/11/1987 (Rv. 456094 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESERCIZIO - PREZZO - VERSAMENTO - TERMINE - DECORRENZA - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1987-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456094-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESERCIZIO - PREZZO - VERSAMENTO - TERMINE - DECORRENZA - DISCIPLINA APPLICABILE.*

In tema di prelazione agraria, l'incompletezza della comunicazione della proposta di alienazione (nella specie, per mancata trasmissione del preliminare di vendita) da parte del proprietario concedente al coltivatore diretto non ne comporta l'Invalidità, né l'inefficacia ove quest'ultimo abbia manifestato, senza riserve, la volontà di avvalersi del diritto di prelazione, atteso che le formalità prescritte dalla legge per la notificazione della proposta di alienazione sono dettate nell'esclusivo interesse del coltivatore destinatario per consentirgli l'Esercizio del diritto. Ne consegue in tale caso l'Obbligo per il coltivatore del versamento del prezzo di acquisto entro il termine di tre mesi decorrenti dal trentesimo giorno dell'avvenuta notifica, da parte del proprietario, della proposta di alienazione ai sensi del sesto comma dell'art. 8 della legge n. 590 del 1965 e non nel termine di cui al secondo comma dell'articolo unico della legge n. 2 del 1979 che riguarda il versamento del prezzo nell'ipotesi di riscatto. (V 3854/82, mass n 421819; (Conf 841/83, mass n 425598; (Conf 5557/83, mass n 430500 (Conf 4769/82, mass n 422747).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 8, Legge 08/01/1979 num. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)