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Sez. L, Sentenza n. 12634 del 28/08/2003 (Rv. 566355 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Inapplicabilità alle organizzazioni di tendenza ex art. 4 legge n. 108 del 1990 - Presupposti - Fattispecie relativa all'Associazione Nazionale Bieticoltori.
Stato
decisa il 2003-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566355-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)

Al fine di configurare un'organizzazione di tendenza, che, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 108 del 1990, è esclusa dall'ambito di operatività della tutela reale prevista - in caso di licenziamenti illegittimi - dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970 (come modificato dall'art. 1 della legge n. 108 del 1990), è necessario ch si tratti di datore di lavoro "non imprenditore", privo dei requisiti previsti dall'art. 2082 cod. civ. (e cioè professionalità, organizzazione, natura economica dell'attività).In particolare, l'applicazione della disciplina prevista dalla predetta legge n. 108 del 1990 per le organizzazioni di tendenza presuppone l'accertamento in concreto da parte del giudice di merito dell'assenza nella singola organizzazione di una struttura imprenditoriale e della presenza dei requisiti tipici dell'organizzazione di tendenza, come definita dalla stessa legge all'art.4. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto la natura di organizzazione di tendenza dell'Associazione Nazionale Bieticoltori, argomentando dalla natura della stessa di ente con personalità giuridica privata, senza finalità di lucro, in quanto avente lo scopo della tutela degli interessi collettivi professionali della categoria dei coltivatori di bietole, e priva del carattere imprenditoriale, non svolgendo alcuna attività economica.)

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)