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Sez. 2, Sentenza n. 2802 del 05/04/1990 (Rv. 466414 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE - RESTITUZIONE DELLA COSA RICEVUTA E DEI FRUTTI - DOMANDA RELATIVA - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1990-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466414-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE - RESTITUZIONE DELLA COSA RICEVUTA E DEI FRUTTI - DOMANDA RELATIVA - NECESSITÀ.*

Nei contratti a prestazioni corrispettive, la retroattività (art. 1458 comma primo cod. civ.) della pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento, collegata al venir meno della causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta il sorgere, a carico di ciascun contraente, ed indipendentemente dalle inadempienze a lui eventualmente imputabili, dell'Obbligo a restituire la prestazione ricevuta, e, nel caso in cui la stessa abbia avuto per oggetto una cosa fruttifera, i frutti (naturali o civili) percepiti, ovvero, qualora di essi non sia possibile la restituzione, di corrispondere l'equivalente in danaro; siffatto Obbligo restitutorio, al quale si aggiunge, per la parte colpevolmente inadempiente, quello del risarcimento del danno (art. 1453 comma primo ult. P. cod. civ.), trovando titolo immediato nella sentenza che pronuncia la risoluzione, non può essere però affermato dal giudice in difetto di un'espressa richiesta della parte interessata. (V 2457/84, mass n 434482; (V 5736/83, mass n 430616; (V 2962/82, mass n 420866).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)