Sez. 5, Sentenza n. 19593 del 13/09/2006 (Rv. 593930 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Poteri di indagine del giudice tributario ex art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Esercizio - Condizioni - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
Nel processo tributario, alle commissioni tributarie è attribuito dall'art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, un potere di indagine che esse possono esercitare qualora dagli atti non risultino sufficienti elementi di giudizio, e sempre che esse non ritengano di averne acquisiti in misura sufficiente, il tutto nei limiti dei fatti dedotti dalle parti (nella controversia di specie, il giudice di primo grado aveva riconosciuto la deducibilità dal reddito, ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, degli oneri per il restauro di un immobile di interesse storico-artistico, pur non essendo stato rilasciato dall'UTE il parere di congruità delle spese sostenute, debitamente richiesto dal contribuente e sollecitato con ordinanza dalla stessa commissione di prime cure; la S.C. ha accolto il ricorso avverso la sentenza della commissione regionale - che aveva riformato la prima decisione -, ritenendone apodittica nella formulazione, e censurabile alla luce del principio enunciato, la parte della motivazione nella quale si affermava l'inesistenza nel processo tributario di "una norma che consenta ai giudici del contenzioso di sostituirsi agli organi deputati all'accertamento, anche in caso di loro inerzia").
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)