Sez. 1, Sentenza n. 13134 del 30/12/1997 (Rv. 511271 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - COLLAUDO - IN GENERE | Omesso collaudo o ingiustificato ritardo nel compimento di esso - Responsabilità del committente - Interessi sulla somma dovuta all'appaltatore - Decorrenza - Dallo scadere del periodo ragionevolmente necessario per l'esecuzione del collaudo - Accertamento devoluto al giudice di merito.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - COLLAUDO - IN GENERE
In tema di appalto di opere pubbliche, l'omessa esecuzione del collaudo da parte del committente entro il termine previsto dal'art. 38 del capitolo generale approvato con d.P.R. n. 1063 del 1962 e la conseguente responsabilità di quest'ultimo per aver paralizzato indefinitamente i diritti della controparte, non comportano automaticamente la decorrenza degli interessi sulle somme dovute all'appaltatore dalla data di ultimazione dei lavori, posto che il diritto al pagamento degli importi richiesti a saldo sorge per l'appaltatore solo all'esito del (positivo) collaudo, e non alla data di ultimazione dei lavori, con la conseguenza che, qualora il collaudo non sia stato effettuato, il giudice di merito, ai fini della decorrenza degli interessi, dovrà valutare il periodo di tempo ragionevolmente necessario per l'esecuzione di detto collaudo in relazione alla natura e all'entità dei lavori eseguiti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)