Sez. U, Sentenza n. 11312 del 28/10/1995 (Rv. 494466 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - COLLAUDO - IN GENERE | Ingiustificato ritardo da parte della P.A. nel compimento del collaudo - Conseguenze - Azione dell'appaltatore per la tutela dei suoi diritti - Ammissibilità.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - COLLAUDO - IN GENERE
In tema di appalto di opera pubblica, all'Amministrazione è inibito di ritardare "sine die" le sue determinazioni sul collaudo, in quanto ciò paralizzerebbe per un tempo indeterminato, ed in modo contrario ai principi di buona fede, la realizzazione delle pretese della controparte. Pertanto, la mancata adozione del collaudo, nonostante il decorso del tempo normalmente e ragionevolmente necessario in relazione alle effettive esigenze dell'esame valutativo, mentre denota, di per se stesso, il rifiuto del collaudo da parte della committente ed il suo correlativo inadempimento rispetto a questo momento contrattuale, legittima l'appaltatore ad agire in via giurisdizionale per far valere i suoi diritti, senza necessità di mettere preliminarmente in mora la debitrice, né di assegnarle o chiederle che le venga assegnato un termine.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 1375
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)