Sez. 1, Sentenza n. 6303 del 16/03/2007 (Rv. 597155 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - COLLAUDO - IN GENERE | Omesso collaudo o ingiustificato ritardo nel compimento di esso - Responsabilità del committente - Interessi sulla somma dovuta all'appaltatore - Decorrenza - Dallo scadere del periodo ragionevolmente necessario per l'esecuzione del collaudo - Accertamento devoluto al giudice di merito.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - COLLAUDO - IN GENERE
In tema di appalto di opere pubbliche, l'art. 5 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 ha privato di ogni rilevanza il ritardo nell'inizio del collaudo, eliminando la possibilità di distinguere tra la violazione dell'obbligo di effettuare il collaudo nei termini e la violazione dell'obbligo di dar seguito agli adempimenti conseguenti alla sua conclusione nel rispetto delle scadenze previste dall'art. 36 del capitolato generale per le opere pubbliche. Esso, infatti, non si limita a consentire, dopo il decorso del termine di sei mesi dall'ultimazione dei lavori, la promozione del giudizio arbitrale anche in assenza di collaudo, ma toglie ogni giustificazione al ritardo nel pagamento della rata di saldo, che dev'essere corrisposta, nei limiti del dovuto, con gli interessi previsti dall'art. 36 cit., i quali sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1224, comma secondo, cod. civ., decorrenti, però, non automaticamente dalla data di ultimazione dei lavori, posto che il diritto dell'appaltatore sorge solo all'esito positivo del collaudo, bensì dalla scadenza del periodo ritenuto dal giudice ragionevolmente necessario per l'esecuzione del collaudo in relazione alla natura e all'entità dei lavori eseguiti e per l'emissione del titolo di pagamento del saldo.
Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 36, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 38, Legge 10/12/1981 num. 741 art. 5, Cod. Civ. art. 1206 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1375
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)