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Sez. 5 - , Ordinanza n. 26437 del 19/10/2018 (Rv. 651401 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - CONFLITTO DI GIUDICATI | Condono fiscale - Definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti - Ordinanza di estinzione del giudizio - Contenuto decisorio - Contrasto con successiva pronuncia passata in giudicato - Risoluzione - Criterio temporale.
Stato
decisa il 2018-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651401-01

COSA GIUDICATA CIVILE - CONFLITTO DI GIUDICATI

Nel processo tributario, l'ordinanza con la quale il giudice, ai sensi dell'art. 34 della l. n. 413 del 1991, pronunci l'estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse a seguito di condono fiscale ha contenuto decisorio ed รจ suscettibile di passare in giudicato, ma, ove intervenga una successiva pronuncia che sia passata in giudicato tra le parti sullo stesso oggetto, la quale, rigettando l'impugnazione del contribuente, abbia statuito che gli atti di accertamento dei tributi oggetto di sanatoria fiscale siano divenuti definitivi prima della promulgazione della normativa sul condono, si verifica un contrasto tra giudicati, che si risolve in base al criterio temporale in favore dell'ultima pronuncia adottata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 30/12/1992 num. 413 art. 34

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)