Sez. L, Sentenza n. 4214 del 18/07/1984 (Rv. 436167 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE - TUTELA E SICUREZZA SOCIALE - INADEL - INDENNITÀ PREMIO DI SERVIZIO PER I DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI - LIQUIDAZIONE PER LA PARTE CONCERNENTE L'ANZIANITÀ CONVENZIONALE O FIGURATIVA - CRITERI - INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE - COMPUTABILITÀ.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE - TUTELA E SICUREZZA SOCIALE - INADEL - INDENNITÀ PREMIO DI SERVIZIO PER I DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI - LIQUIDAZIONE PER LA PARTE CONCERNENTE L'ANZIANITÀ CONVENZIONALE O FIGURATIVA - CRITERI - INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE - COMPUTABILITÀ.*
In tema d'indennità premio di servizio per i dipendenti degli enti locali, il criterio di calcolo previsto dall'art. 4 della legge 8 marzo 1968 n. 152 ("un quindicesimo" ecc.) vale soltanto per la liquidazione afferente al periodo di effettivo servizio e non anche per la Determinazione della medesima indennità per la parte concernente l'anzianità convenzionale o figurativa riconosciuta dal secondo comma dell'art. 3 della legge n. 336 del 1970 ai dipendenti dello stato ex combattenti ed assimilati ed estesa al personale dipendente indicato dall'art. 4 di questa stessa legge; infatti, in virtù del rinvio operato dall'ultimo comma dell'art. 4 della legge n. 824 del 1971, detta Determinazione deve avvenire a norma dell'art. 1 del d.P.R. 5 giugno 1965 n. 759, che fissa un criterio di calcolo eguali per tutti i destinatari del beneficio combattentistico, e perciò sulla base di un dodicesimo dell'ottanta per cento dell'ultima retribuzione annua, compresa l'indennità integrativa speciale, della quale l'art. 3 della legge 7 luglio 1980 n. 299 dispone la computabilità ai fini dell'indennità premio di servizio a decorrere dall'1 gennaio 1974. (Conf 2077/84, mass n 434130; (Conf 1911/84, mass n 433984; (Conf 1775/84, mass n 433843; (Conf 155/83, mass n 424979; (Conf 151/83, mass n 424968, sulla prima parte; (contra 2564/84, mass n 434576; (contra 2536/84, mass n 434556).*
Riferimenti normativi: DPR 05/06/1965 num. 759 art. 1 CORTE COST., Legge 08/03/1968 num. 152 art. 4 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 3 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 4 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 4, Legge 07/07/1980 num. 299 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)