Sez. 1, Sentenza n. 15114 del 26/02/2021 Cc. (dep. 21/04/2021) Rv. 280904 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Espulsione come misura alternativa alla detenzione – Cause ostative – Convivenza con parente entro il secondo grado di nazionalità italiana – Nozione - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI
In tema di espulsione dello straniero quale misura alternativa alla detenzione, ricorre la causa ostativa della convivenza con un parente entro il secondo grado di nazionalità italiana qualora sussista un rapporto di coabitazione che tragga titolo, oltre che dal coniugio, dal suddetto vincolo di parentela, di cui sia accertata l'effettività secondo indici di apprezzabilità esterna. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimento che aveva escluso il requisito sul mero rilievo, in sé non univoco, dell'assenza di colloqui in carcere tra due fratelli in tesi conviventi).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/05/1998 num. 286 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 27/05/1998 num. 286 art. 19 com. 2 lett. C CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)