Sez. 5, Sentenza n. 10811 del 03/02/2010 Cc. (dep. 19/03/2010) Rv. 246366 - 01
UDIENZA PRELIMINARE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE - IN GENERE | Vizio di motivazione ex art. 606, comma primo, lett. e) - Controllo del giudice di legittimità.
UDIENZA PRELIMINARE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE - IN GENERE
Il controllo della Corte di cassazione sul vizio di motivazione della sentenza di non luogo a procedere deve essere riferito alla prognosi sull'eventuale accertamento di responsabilità alla stregua dei risultati provvisoriamente offerti dagli atti di indagine, nonché delle prove irripetibili o assunte in incidente probatorio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 428 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)