Sez. 6, Sentenza n. 20207 del 26/04/2012 Cc. (dep. 25/05/2012) Rv. 252719 - 01
UDIENZA PRELIMINARE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE - IN GENERE | Sentenza di non luogo a procedere - Controllo del giudice di legittimità - Limiti.
UDIENZA PRELIMINARE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE - IN GENERE
In sede di legittimità, il controllo sulla motivazione della sentenza di non luogo a procedere, ex art. 606, comma primo, lett. d) o lett. e), cod. proc. pen., non può avere per oggetto gli elementi acquisiti dal P.M., ma solo la giustificazione adottata dal giudice nel valutarli, e quindi la riconoscibilità del criterio prognostico adottato per escludere che l'accusa sia sostenibile in giudizio
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 428 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. D, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)