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Sez. 4, Sentenza n. 2652 del 27/11/2008 Cc. (dep. 21/01/2009) Rv. 242500 - 01

UDIENZA PRELIMINARE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE - IN GENERE | Controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza - Limiti.
Stato
decisa il 2008-11-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242500-01

UDIENZA PRELIMINARE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE - IN GENERE

Il controllo del giudice di legittimità sulla motivazione della sentenza di non luogo a procedere, ex art. 606, comma primo lett. d) ed e), cod. proc. pen., non può avere per oggetto gli elementi acquisiti dal Pubblico Ministero ma solo la giustificazione adottata dal giudice nel valutarli e, quindi, la riconoscibilità del criterio prognostico adottato nella valutazione d'insieme degli elementi acquisiti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 428 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. D, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)