Sez. 3, Sentenza n. 28909 del 24/01/2013 Ud. (dep. 08/07/2013) Rv. 257041 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Smaltimento di rifiuti non pericolosi di natura eterogenea con codice CER diverso da quello indicato nel formulario - Introduzione della scheda SISTRI - Depenalizzazione - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
Lo smaltimento di rifiuti non pericolosi di natura eterogenea aventi un codice CER diverso da quello indicato nel formulario di trasporto continua ad essere sanzionato penalmente dall'art. 256, comma primo, lett. a) del d.lvo n. 152 del 2006, in quanto l'entrata in vigore del d.lvo n. 205 del 20120, istitutivo della scheda SISTRI in luogo del codice CER, che ha depenalizzato la condotta in questione, è stata rinviata per effetto dell'art. 6 del D.L. n. 138 del 2011, conv. in legge n. 148 del 2011. (Fattispecie relativa a reato commesso nel 2007).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256, Decreto Legisl. 03/12/2010 num. 205, Decreto Legge 13/08/2011 num. 138 art. 6 CORTE COST., Legge 14/09/2011 num. 148 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)