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Sez. 3, Sentenza n. 3692 del 17/12/2013 Ud. (dep. 28/01/2014) Rv. 258567 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario - Depenalizzazione connessa all'introduzione del sistema SISTRI - Differimento disposto dal D.Lgs. n. 121 del 2011 - Natura interpretativa della disposizione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2013-12-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258567-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In tema di trasporto di rifiuti pericolosi eseguito senza formulario ovvero con formulario recante dati incompleti o inesatti, la parziale depenalizzazione prevista dal D.Lgs. n. 205 del 2010 è stata differita al momento in cui acquisterà piena operatività il nuovo sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), per effetto dell'art. 4, comma secondo del D.Lgs. n. 121 del 2011, disposizione quest'ultima che - avendo natura di norma interpretativa e non innovativa - si applica anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore (16 agosto 2011), senza dar luogo a violazione del principio di irretroattività della legge incriminatrice.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 258 com. 4, Decreto Legisl. 03/12/2010 num. 205 art. 16, Decreto Legisl. 03/12/2010 num. 205 art. 35 com. 1 lett. C, Decreto Legisl. 03/12/2010 num. 205 art. 39 com. 1, Decreto Legisl. 03/12/2010 num. 205 art. 39 com. 2 n. 2, Decreto Legisl. 07/07/2011 num. 121 art. 4 com. 2, DM Ambiente 10/11/2011, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 52 com. 1, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)