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Sez. 5, Sentenza n. 25926 del 07/06/2010 Cc. (dep. 07/07/2010) Rv. 248121 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - PROVVEDIMENTI IN CASO DI SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI | Ripristino della custodia cautelare per sopravvenuta condanna - Presupposti - Valutazione prognostica di elementi concreti che la rendano probabile - Necessità.
Stato
decisa il 2010-06-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/248121-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - PROVVEDIMENTI IN CASO DI SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI

Ai fini del ripristino, determinato da sopravvenuta condanna, della custodia cautelare nei confronti di imputato scarcerato per decorrenza dei termini, la sussistenza del pericolo di fuga non può essere ritenuta né sulla base della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari stabilita dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., né per la sola gravità della pena inflitta con la sentenza, ma deve essere accertata con riferimento ad elementi e circostanze attinenti al soggetto, idonei a definire la probabilità che lo stesso faccia perdere le sue tracce (personalità, tendenza a delinquere, pregresso comportamento, abitudini di vita, frequentazioni, natura delle imputazioni, entità della pena concretamente inflitta), non essendo necessaria l'attualità di suoi specifici comportamenti indirizzati alla fuga oppure anche ad un solo un tentativo iniziale di fuga.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 307 com. 2 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)