Sez. L, Sentenza n. 2647 del 02/04/1990 (Rv. 466334 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE D'INVALIDITÀ - REVOCA - IN GENERE - ESAME COMPARATIVO DELLA RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ DI GUADAGNO AL MOMENTO DELLA CONCESSIONE ED A QUELLO DELLA REVOCA - LEGITTIMITÀ - PENSIONI CON DECORRENZA ANTERIORE ALLA LEGGE N. 160 DEL 1975 - RIFERIMENTO ALLA RIDUZIONE A MENO DI UN TERZO EX LEGGE CIT. O A QUELLA DELLE CAPACITÀ DI LAVORO EX LEGGE N. 222 DEL 1984 - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE D'INVALIDITÀ - REVOCA - IN GENERE - ESAME COMPARATIVO DELLA RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ DI GUADAGNO AL MOMENTO DELLA CONCESSIONE ED A QUELLO DELLA REVOCA - LEGITTIMITÀ - PENSIONI CON DECORRENZA ANTERIORE ALLA LEGGE N. 160 DEL 1975 - RIFERIMENTO ALLA RIDUZIONE A MENO DI UN TERZO EX LEGGE CIT. O A QUELLA DELLE CAPACITÀ DI LAVORO EX LEGGE N. 222 DEL 1984 - ESCLUSIONE.*
La revoca, con effetto ex nunc, della pensione d'Invalidità, per il riacquisto, da parte dell'assicurato, di una capacità di guadagno superiore alla soglia legale invalidante, può essere legittimamente disposta dall'INPS all'esito dell'esame comparativo della riduzione della capacità di guadagno al momento della concessione della pensione ed a quello della revoca della medesima, tenendo conto, per le pensioni con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge 3 giugno 1975 n. 160, della riduzione (a meno della metà) stabilita dalla disciplina vigente al tempo della concessione (art. 10, primo comma, R.d.l. 14 aprile 1939 n. 636), anziché della riduzione (a meno di un terzo) introdotta dall'art. 24 della citata legge del 1975 e, tantomeno, della riduzione, ai sensi della legge n. 222 del 1984, della capacità di lavoro. (V 1434/88, mass n 457537; (V 6811/87, mass n 455011; (V 3489/86, mass n 446434; (V 3608/85, mass n 441211).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)