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Sez. L, Sentenza n. 1434 del 10/02/1988 (Rv. 457537 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - REVOCA "EX NUNC" - CONDIZIONI - RECUPERO DELLA CAPACITÀ DI GUADAGNO OLTRE IL LIMITE PENSIONABILE - PENSIONE RICONOSCIUTA PER SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DELLA METÀ - REVOCA INTERVENUTA NELLA VIGENZA DEL PARAMETRO DI PENSIONABILITÀ PER RIDUZIONE DI DETTA CAPACITÀ A MENO DI UN TERZO - RIFERIMENTO ALLA SOGLIA DELLA METÀ - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1988-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457537-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - REVOCA "EX NUNC" - CONDIZIONI - RECUPERO DELLA CAPACITÀ DI GUADAGNO OLTRE IL LIMITE PENSIONABILE - PENSIONE RICONOSCIUTA PER SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DELLA METÀ - REVOCA INTERVENUTA NELLA VIGENZA DEL PARAMETRO DI PENSIONABILITÀ PER RIDUZIONE DI DETTA CAPACITÀ A MENO DI UN TERZO - RIFERIMENTO ALLA SOGLIA DELLA METÀ - NECESSITÀ.*

La revoca ex nunc della pensione d'Invalidità può essere legittimamente disposta dall'i.N.P.S. sia nel caso in cui l'assicurato abbia recuperato la propria capacità di guadagno oltre il limite pensionabile, sia a maggior ragione, nell'ipotesi in cui risulti che la riduzione della capacità stessa al di sotto di detto limite non si sia mai verificata e che quindi la pensione sia stata ingiustificatamente concessa in Sede amministrativa. Mentre in quest'ultima ipotesi non V'è necessità di alcun esame comparativo fra le originarie condizioni di capacità dell'assicurato e quelle successive, nel primo caso occorre considerare che, a norma dell'art. 24 della legge 3 giugno 1975 n. 160, la percentuale d'Invalidità pensionabile prevista dalla legge al tempo della concessione della pensione non può subire variazioni a danno dell'assicurato per effetto del mutato parametro legislativo, sicché, qualora il diritto alla pensione sia stato riconosciuto in considerazione del superamento della soglia della metà, questa misura legale va tenuta presente agli effetti della revoca intervenuta nella vigenza del parametro di pensionabilità costituito dalla riduzione della capacità di guadagno a meno di un terzo. (V 2485/86, mass n 445578; (V 5388/85, mass n 442624; (V 2809/84, mass n 434844).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)