Sez. L, Sentenza n. 3608 del 15/06/1985 (Rv. 441211 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - CONTROVERSIA RELATIVA - MIGLIORAMENTO PSICOFISICO - ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO ALLA DATA DEL PROVVEDIMENTO DI REVOCA - NECESSITÀ - PEGGIORAMENTO DELLA SITUAZIONE PATOLOGICA SUCCESSIVO A DETTO PROVVEDIMENTO - RILEVANZA - LIMITI - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - CONTROVERSIA RELATIVA - MIGLIORAMENTO PSICOFISICO - ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO ALLA DATA DEL PROVVEDIMENTO DI REVOCA - NECESSITÀ - PEGGIORAMENTO DELLA SITUAZIONE PATOLOGICA SUCCESSIVO A DETTO PROVVEDIMENTO - RILEVANZA - LIMITI - CONDIZIONI.*
Nella controversia originata dalla revoca della pensione di Invalidità, il miglioramento o meno della situazione psicofisica dell'assicurato dev'essere accertato con riguardo al tempo in cui è stato adottato il provvedimento di revoca e sulla base della soglia legale d'Invalidità vigente all'epoca dell'ammissione al pensionamento, mentre il peggioramento della situazione patologica verificatosi successivamente alla revoca legittimamente disposta può essere considerato, ai sensi dell'art. 149 disp. Att. Cod. proc. civ., al fine di attribuire all'assicurato - anziché il ripristino della pensione revocata - una nuova pensione, con decorrenza dalla data in cui la diversa situazione patologica ha comportato una Invalidità pensionabile in conformità alla soglia legale vigente, sempreché l'assicurato stesso abbia proposto una specifica domanda in tal senso e ferma l'esigenza del preventivo esperimento del procedimento amministrativo. (V 7601/83, mass n 432213; (V 3726/83, mass n 428632; (V 6895/82, mass n 424547; (V 5739/82, mass n 423470; (V 1884/81, mass n 412570; (V 5453/79, mass n 402036; (V 4914/77, mass n 388516; (V 591/77, mass n 384138).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)