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Sez. 1, Sentenza n. 17 del 08/01/1987 (Rv. 449824 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - MANCATO PAGAMENTO - SOSPENSIONE DEL CONTRATTO - INVIO DI UN VAGLIA POSTALE - EFFICACIA LIBERATORIA - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1987-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449824-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - MANCATO PAGAMENTO - SOSPENSIONE DEL CONTRATTO - INVIO DI UN VAGLIA POSTALE - EFFICACIA LIBERATORIA - DECORRENZA.*

Poiché l'obbligazione pecuniaria si estingue solo con moneta legale e deve essere adempiuta al domicilio del creditore, l'invio di un titolo di credito improprio, quale un vaglia postale, ha efficacia liberatoria solo se sia accettato dal creditore e con riferimento al momento dell'accettazione. Pertanto, con riguardo ad un contratto di Assicurazione sospeso a termini dell'art. 1901 cod. civ. per il mancato pagamento del premio, l'invio di un vaglia postale comporta l'adempimento con efficacia liberatoria soltanto dal momento della sua accettazione da parte dell'assicuratore e non da quello dello invio o da altro momento anteriore, salvo che l'accettazione del pagamento tardivo, concorrendo eventuali altri elementi, non possa interpretarsi come rinuncia a far valere la sospensione per il periodo anteriore al pagamento del premio o di una rata di esso. (V 345/86, mass n 443967; (V 455/86, mass n 444058; (V 971/82, mass n 418837; (V 5572/82, mass n 423315; (V 24/81, mass n 410409; (V 472/81, mass n 410936).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)