Sez. L, Sentenza n. 3159 del 23/05/1984 (Rv. 435207 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - "COMANDO" O "DISTACCO" PRESSO TERZI - PREDETERMINAZIONE DELLA DURATA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - INTERESSE DEL DATORE DI LAVORO DISTACCANTE - RILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - "COMANDO" O "DISTACCO" PRESSO TERZI - PREDETERMINAZIONE DELLA DURATA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - INTERESSE DEL DATORE DI LAVORO DISTACCANTE - RILEVANZA.*
Nel rapporto di lavoro privato - come in quello di pubblico impiego - non è necessaria la predeterminazione della durata del "comando" o "distacco", ancorché requisito proprio di tale istituto sia la temporaneità, potendo l'applicazione del dipendente presso altro imprenditore durare finché duri il corrispondente interesse (la indagine sul quale è quindi determinante al fine di verificare la continuità dell'originario rapporto o la sostituzione a questo di uno nuovo ed esclusivo fra il lavoratore e chi ne utilizza la prestazione) del datore di lavoro distaccante, senza che sia rilevante, di per sè stessa, la durata, più o meno lunga, della applicazione del dipendente presso il terzo. (Conf 6581/83, mass n 431297; (Conf 6544/83, mass n 431252; (Conf 3150/81, mass n 413721).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)