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Sez. 6, Sentenza n. 233 del 25/01/1999 Cc. (dep. 11/02/1999) Rv. 212707 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - MISURE INTERDITTIVE - IN GENERE | Interesse all'impugnazione - Sopravvenuta perdita di efficacia della misura - Possibile perdurare dell'interesse - Esclusione - Ragioni - Fattispecie: sospensione professione medica.
Stato
decisa il 1999-01-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212707-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - MISURE INTERDITTIVE - IN GENERE

In tema di interesse alla impugnazione, la sopravvenuta estinzione di una misura interdittiva nel corso del procedimento di gravame comporta il venir meno dell'interesse alla decisione sul gravame stesso, in quanto tale interesse, da qualificare ai sensi dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. solo come collegato agli effetti primari e diretti del provvedimento, una volta venuta meno la misura, può derivare solo dalla perdurante lesione di un diritto soggettivo, quale quello al conseguimento alla riparazione per ingiusta detenzione, ma non dalla incidenza su situazioni di mero interesse, tutelabili nella sede propria. (Fattispecie in tema di sospensione dall'esercizio dell'attività professionale di medico).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 289 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 289 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 308 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 308 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)