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Sez. 5, Sentenza n. 12744 del 07/10/1998 Ud. (dep. 03/12/1998) Rv. 213416 - 01

PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - COSTITUZIONE - REVOCA - IN GENERE | Revoca presunta - Esercizio dell'azione civile in sede propria per il "quantum", dopo una condanna non definitiva dell'imputato per l'"an" del risarcimento dei danni - Configurabilità della revoca - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-10-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213416-01

PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - COSTITUZIONE - REVOCA - IN GENERE

In tema di revoca della costituzione di parte civile, la previsione dell'art. 82, comma secondo, cod. proc. pen., secondo cui la costituzione si intende revocata se la parte civile "promuove l'azione davanti al giudice civile", non riguarda l'ipotesi in cui il danneggiato dal reato, esercitata in sede penale l'azione civile ed ivi ottenuto accoglimento della domanda risarcitoria per l'"an", proponga poi davanti al giudice civile domanda per il "quantum". In tale ipotesi, infatti, non si ha doppio esercizio della stessa azione, ma esercizio di altra azione fondata sulla prima, essendo irrilevante, ai fini della permanenza della parte civile nel processo penale, che la statuizione adottata in sede penale non sia ancora passata in giudicato, comportando ciò solo la conseguenza della sospensione del giudizio civile.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 75 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 82 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)