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Sez. 6, Sentenza n. 43169 del 11/10/2004 Cc. (dep. 04/11/2004) Rv. 230500 - 01

PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - IN GENERE | Intercettazione di conversazioni o comunicazioni - Esecuzione delle operazioni - Utilizzo di impianti diversi da quelli installati nella procura della Repubblica - Decreto autorizzativo del P.M. - Mancanza - Adozione successiva - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-10-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230500-01

PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - IN GENERE

In tema di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, le garanzie fissate dall'art. 15 Cost. a tutela della libertà e della segretezza di ogni forma di comunicazione - che riguardano non il solo indagato, ma un numero non determinabile di persone - impongono che il controllo dell'autorità giudiziaria sulle possibili deroghe sia preventivo e motivato. Ne consegue che alla mancanza del provvedimento del P.M. di autorizzazione a fare uso di impianti diversi da quelli della Procura, di cui all'art. 268, terzo comma cod. proc. pen. non può supplirsi con un intervento correttivo od integrativo successivo all'esecuzione delle operazioni (conforme Sez.VI, 11 ottobre 2004, dep. 4 novembre 2004, n. 43170, P.M. in proc. Annunziata, non massimata).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)