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Sez. L, Sentenza n. 1574 del 15/02/1991 (Rv. 470936 - 01)

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Cause scindibili e inscindibili - Notificazione dell'impugnazione - In cause inscindibili | Per litisconsorzio necessario - Notificazione nel termine di legge soltanto nei riguardi di una sola parte - Ammissibilità - Dell'impugnazione.
Stato
decisa il 1991-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470936-01

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Cause scindibili e inscindibili - Notificazione dell'impugnazione - In cause inscindibili

Nell'ipotesi di causa inscindibile per litisconsorzio necessario, l'impugnazione è ammissibile nei confronti di tutte le parti, anche se sia stata notificata nel termine di legge soltanto nei riguardi di una di esse e sia, invece, tardiva nei confronti delle altre, perché, in tale ipotesi, l'impugnazione notificata oltre il detto termine assume il carattere di atto integrativo del contraddittorio. Conf 2262/82, mass n 420134, sulla prima parte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)