Sez. L, Sentenza n. 6549 del 05/11/1983 (Rv. 431260 - 01)
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - QUALITÀ DI IMPRENDITORE RIVESTITA DAL PRETESO ASSOCIATO - CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - QUALITÀ DI IMPRENDITORE RIVESTITA DAL PRETESO ASSOCIATO - CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
La configurabilità di un contratto di associazione in partecipazione presuppone, di norma, che l'impresa sia gestita dall'associante e, pertanto, in Mancanza di una pattuizione che deroghi alla regola ordinaria fissata dal primo comma dell'art. 2552 cod. civ., è da escludere - con conseguente inapplicabilità dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civ. - nell'ipotesi in cui il preteso associato rivesta la qualità di imprenditore. (V 1046/81, mass n 411594; (V 6102/80, mass n 409868; (V 1764/80, mass n 405394; (V 105/72, mass n 355817).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2549, Cod. Civ. art. 2552, Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)