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Sez. 3, Sentenza n. 3370 del 18/02/2005 (Rv. 580354 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - MANCATO PAGAMENTO - IN GENERE | Clausola di regolazione del premio - Natura giuridica - Clausola onerosa ex artt.1341, 1342 cod. civ. - Configurabilità - Conseguenze - Specifica approvazione per iscritto - Necessità - Portata applicativa - Mancata comunicazione degli elementi variabili da parte dell'assicurato - Conseguenze - Automatica sospensione della garanzia assicurativa ex art.1901 cod. civ. - Esclusione. .
Stato
decisa il 2005-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580354-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - MANCATO PAGAMENTO - IN GENERE

La clausola cd. "di regolazione del premio" inserita in un contratto di assicurazione si caratterizza, sul piano morfologico, per la sua natura di clausola onerosa che, come tale, richiede la specifica approvazione per iscritto da parte dell'assicurato, giusta disposto degli artt.1341 comma secondo e 1342 comma secondo cod. civ., mentre, sul piano funzionale, si appalesa inidonea a riprodurre "ipso facto" lo schema dell'art.1901 stesso codice (che prevede la sospensione della garanzia assicurativa in caso di inadempimento dell'assicurato all'obbligazione di pagare il premio), non rappresentandone punto una automatica applicazione, con la conseguenza che non può ritenersi sufficiente, ai fini della sospensione della garanzia assicurativa, la mera omissione della comunicazione dei dati variabili entro il termine contrattuale previsto, integrando tale condotta omissiva, piuttosto, la violazione di un diverso obbligo pattizio, estraneo al modello di cui al citato art.1901 cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1342 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)