Sez. L, Sentenza n. 12908 del 04/09/2003 (Rv. 566547 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - RAPPRESENTANZA DEL PROCURATORE E DELL'INSTITORE | Conferimento del potere di rappresentanza processuale al procuratore generale o per singoli affari - Forma scritta - Necessità - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal procuratore munito di procura solo per la fase di merito.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - RAPPRESENTANZA DEL PROCURATORE E DELL'INSTITORE
A norma dell'art. 77 cod. proc. civ., il procuratore generale e quello preposto a determinati affari non possono stare in giudizio per il preponente, se tale potere non sia stato loro conferito espressamente per iscritto; deve quindi ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione proposto non dal legale rappresentante di una società, ma da un procuratore che risulti nominato dall'amministratore delegato solo per stare in giudizio, attivamente e passivamente, nella fase di merito
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 77, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)