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Sez. 3, Sentenza n. 28674 del 25/03/2004 Ud. (dep. 01/07/2004) Rv. 229293 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Smaltimento di rifiuti - Organi di governo locale - Delega di funzioni ai dirigenti amministrativi dei comuni - Funzione del sindaco - Permanenza dei compiti di programmazione, intervento e controllo - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-03-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229293-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In tema di smaltimento dei rifiuti, anche a seguito della ripartizione di funzioni in base alle norme dell'ordinamento degli enti locali - art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive integrazioni che ha conferito ai dirigenti amministrativi autonomi poteri di organizzazione delle risorse - permane in capo al sindaco sia il compito di programmazione dell'attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sia il potere di intervento nelle situazioni con tingibili ed urgenti, sia il dovere di controllo sul corretto esercizio delle attività autorizzate. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto il sindaco responsabile dell'apertura di una discarica non autorizzata in un'area di proprietà comunale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 107

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)