Sez. 1, Ordinanza n. 11583 del 17/02/2006 Cc. (dep. 31/03/2006) Rv. 233596 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMAE E REATO CONTINUATO | Sospensione condizionale della pena - Applicazione autonoma rispetto alla decisione del giudice di merito - Condizioni.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMAE E REATO CONTINUATO
Il giudice dell'esecuzione che riconosca l'esistenza del vincolo della continuazione tra una pluralità di condanne, tra le quali solo alcune condizionalmente sospese, qualora ridetermini la pena nei limiti per cui diviene possibile concedere la sospensione, può compiere quella valutazione richiesta dall'art. 164, primo comma, cod. pen. in relazione agli elementi acquisiti al momento in cui formula il giudizio prognostico.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)