Sez. L, Sentenza n. 5504 del 12/10/1988 (Rv. 460107 - 01)
INDUSTRIA - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - IMPIEGATI DI PRIMA CATEGORIA - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - ACCORDO COLLETTIVO DEL LUGLIO 1949 - INTERPRETAZIONE IN TEMA DI INDENNITÀ "MAGGIORI PRESTAZIONI".*
INDUSTRIA - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - IMPIEGATI DI PRIMA CATEGORIA - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - ACCORDO COLLETTIVO DEL LUGLIO 1949 - INTERPRETAZIONE IN TEMA DI INDENNITÀ "MAGGIORI PRESTAZIONI".*
In Sede di applicazione dell'accordo collettivo del luglio 1949 in materia di compenso per lavoro straordinario agli impiegati di prima categoria dipendenti dalle aziende elettriche (accordo esteso ad alcuni impiegati di concetto del gruppo b superiore, ed inserito poi nei contratti collettivi nazionali successivi), il giudice del merito, che valuti l'indennità cosiddetta "maggiori prestazioni" di cui all'accordo collettivo del 1949 come attribuito delle funzioni lavorative espletate, invece che come compenso forfettario per lavoro straordinario, viola la fondamentale regola di ermeneutica contrattuale (art. 1362 cod. civ.) che impone il riferimento prioritario al significato letterale univoco delle espressioni adottate. (V 437/86, mass n 444044; (V 2330/84, mass n 434367; (V 1485/74, mass n 369592).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)