Sez. L, Sentenza n. 437 del 23/01/1986 (Rv. 444044 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - PATTUIZIONE DI SPECIFICI CORRISPETTIVI - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA ALLA RETRIBUZIONE FORFETTARIA PER IL LAVORO STRAORDINARIO EROGATA AGLI IMPIEGATI CON FUNZIONI DIRIGENZIALI DELL'ENEL.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - PATTUIZIONE DI SPECIFICI CORRISPETTIVI - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA ALLA RETRIBUZIONE FORFETTARIA PER IL LAVORO STRAORDINARIO EROGATA AGLI IMPIEGATI CON FUNZIONI DIRIGENZIALI DELL'ENEL.*
L'art. 1 R.d.l. 692 del 1923, nel disciplinare la durata della prestazione di lavoro dei dirigenti, non vieta la pattuizione di specifici corrispettivi - non necessariamente proporzionati allo esatto numero di ore lavorate, ma anche eventualmente forfettario - per compensare il lavoro straordinario svolto da tale categoria di dipendenti. (nella specie il giudice del merito aveva ritenuto che costituisse retribuzione forfettaria per il lavoro straordinario il cosiddetto compenso per maggiori prestazioni erogato agli impiegati con funzioni dirigenziali dell'ENEL in forza della specifica contrattazione collettiva; la S.C. - nel confermare tale pronuncia - ha affermato il suddetto principio di diritto). (V 2330/84, mass n 434367; (V 323/84, mass n 432594).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)