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Sez. L, Sentenza n. 20481 del 25/07/2008 (Rv. 604866 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Cartolarizzazione e cessione dei crediti contributivi - Riscossione coattiva con la procedura ex art. 24 del d.lgs. 46 del 1999 - Possibilità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604866-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

In tema di riscossione dei contributi previdenziali, dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 (che stabilisce che con l'opposizione a ruolo il debitore deve convenire in giudizio sia il cedente che il cessionario del credito) e dall'art. 36, comma 10, del medesimo decreto (secondo cui ai crediti oggetto della cessione si applicano le disposizioni del decreto) si desume che, anche per i crediti oggetto della cessione e della cartolarizzazione, si applica il sistema di riscossione coattiva di cui all'art. 24 del decreto, a nulla rilevando che il cessionario del credito sia un soggetto privato. (Nella specie, il ricorrente aveva lamentato la violazione della disciplina del citato decreto, ritenendo che potessero essere iscritti a ruolo solamente i crediti degli enti pubblici, tra i quali, data la natura giuridica di società per azioni, non poteva essere ricompresa la società concessionaria; la S.C. ha respinto il ricorso, affermando il principio su esteso).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)