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Sez. 1, Sentenza n. 5922 del 26/06/1996 (Rv. 498310 - 01)

INDUSTRIA - INDUSTRIA ALIMENTARE - IN GENERE | Obbligo di etichettatura ex art. 12 del d.P.R. n. 322 del 1982 - Limiti.
Stato
decisa il 1996-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498310-01

INDUSTRIA - INDUSTRIA ALIMENTARE - IN GENERE

In tema di confezionamento, etichettatura e pubblicità dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, a norma dell'art. 12 del d.P.R. n. 322 del 1982 (successivamente abrogato dall'art. 29 del d.P.R. n. 109 del 1992) l'esigenza di completa informazione del destinatario mediato dei prodotti (il grossista o l'impresa di trasformazione) è soddisfatta sia dalla presenza delle prescritte indicazioni sui soli documenti di vendita, sia dalla presenza delle stesse sulle etichette che, eventualmente, siano state apposte dal produttore sull'imballaggio e sugli involucri avvolgenti i singoli prodotti (nella specie, è stato ritenuto legittimo il comportamento di una associazione produttrice di limoni che indicava il trattamento del prodotto con additivi sia sulla cassetta di legno contenenti i frutti, sia sulle singole veline che avvolgevano ognuno di essi, omettendo, invece, l'indicazione sui documenti accompagnatori della merce).

Riferimenti normativi: DPR 18/05/1982 num. 322 art. 12, DPR 27/01/1992 num. 109 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)