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Sez. 1, Sentenza n. 2983 del 07/02/2008 (Rv. 602151 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione - Processo civile introdotto da soggetto deceduto prima dell'entrata in vigore della legge n. 89 del 2001 e definito dopo la medesima data - Titolarità del diritto in capo all'erede - Limiti - Ulteriore ritardo maturato dopo la morte del dante causa - Titolarità del diritto "iure proprio" in capo all'erede non costituito - Esclusione - Subentro dell'erede - Accertamento dell'irragionevole durata del processo e dei conseguenti danni - Autonomia rispetto alla fase del processo anteriore al decesso del dante causa.
Stato
decisa il 2008-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602151-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione prevista dalla legge 24 marzo 2001, n. 89, in caso di decesso di una parte, l'erede ha diritto a conseguire, "iure successionis", l'indennizzo maturato dal "de cuius" per l'eccessiva protrazione di un processo che lo vide parte anche prima dell'entrata in vigore della citata legge nonchè, "iure proprio", l'indennizzo dovuto in relazione all'ulteriore decorso della medesima procedura, dal momento in cui abbia assunto formalmente la qualità di parte, ovverosia si sia costituito nel giudizio. Ed infatti, anche se la qualificazione ordinamentale negativa del processo, ossia la sua irragionevole durata, è stata già acquisita nel segmento temporale nel quale parte era il "de cuius" e permane anche in relazione alla valutazione della posizione del successore - che subentra, pertanto, in un processo oggettivamente irragionevole -, per la commisurazione dell'indennizzo da riconoscere dovrà prendersi quale parametro di riferimento proprio la costituzione dell'erede in giudizio, posto che il sistema sanzionatorio delineato dalla Convenzione europea e tradotto in norme nazionali dalla legge n. 89 del 2001 non si fonda sull'automatismo di una pena pecunciaria a carico dello Stato, ma sulla somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chi dal ritardo abbia subito danni, patrimoniali e non patrimoniali, ed in relazione ad indennizzi modulabili in base al concreto patema subito.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 110

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)