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Sez. 1, Sentenza n. 26931 del 15/12/2006 (Rv. 595546 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione - Art. 2 della legge n. 89 del 2001 - Diritto all'equo indennizzo - Titolarità e legittimazione - Criteri - Coincidenza tra legittimazione processuale e sostanziale - Necessità - Esclusione - Destinatario degli effetti della sentenza resa nel processo affetto da ritardo - Sufficienza - Fattispecie in tema di titolarità del diritto in capo all'erede della parte defunta.
Stato
decisa il 2006-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595546-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione, l'art. 2 della legge n. 89 del 2001 dispone che ha diritto all'equo indennizzo "chi" ha subito un danno patrimoniale e non patrimoniale e, quindi, data la genericità della sua formulazione, non limita la legittimazione attiva a colui che abbia avuto la veste tanto di parte in senso sostanziale che di parte in senso formale, essendovi situazioni in cui le due qualità sono scisse, appartenendo a soggetti diversi. Ciò che rileva è che un determinato soggetto abbia subito un danno in conseguenza dell'eccessiva durata di un processo e che costui sia il destinatario degli effetti della sentenza; il fatto di essere parte soltanto in senso processuale rileva, invece, ai fini dell'accertamento in concreto della sussistenza della violazione. Pertanto l'erede della parte del processo affetto da ritardo, in ogni caso effettivo destinatario della sentenza che conclude il processo proposto da o contro il "de cuius", quand'anche dopo la morte del dante causa - nella specie intervenuta prima dell'entrata in vigore della legge n. 89 del 2001 - non si sia costituito nel processo civile presupposto, non interrotto ma proseguito nei confronti delle parti originarie, è legittimato "iure proprio" a fare valere in giudizio il diritto all'equa riparazione anche per il periodo successivo alla morte del predetto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)