Sez. 1, Sentenza n. 4266 del 04/03/2016 (Rv. 639215 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO | Procedimento in cui è parte un fallimento - Decreto di pagamento degli onorari in favore del difensore - Opposizione - Legittimazione passiva - Ministero della giustizia - Sussistenza - Provvedimento emesso nel contraddittorio con soggetto pubblico non legittimato - Ricorso ex art. 111 Cost. - Conseguenze - Cassazione con rinvio ed instaurazione del contraddittorio con la parte legittimata - Necessità - Fondamento.
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Nel giudizio di opposizione avverso il decreto di liquidazione degli onorari al difensore di un procedimento di cui è parte un fallimento ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 144 del d.P.R. n. 115 del 2002, l'erario è parte necessaria e va identificato nel Ministero della giustizia, sicché, qualora siano stati ivi convenuti l'Agenzia delle entrate ed il P.M., il provvedimento, impugnabile con ricorso ex art. 111 Cost., va cassato per carenza di contraddittorio con una parte necessaria del giudizio e rinviato al tribunale affinché provveda a far notificare il decreto opposto ed il ricorso alla parte effettivamente legittimata. Invero, pur trattandosi di errore di identificazione su distinte ed autonome soggettività di diritto pubblico ammesse entrambe al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (l'Agenzia delle entrate ed il Ministero della giustizia), per il quale trova applicazione l'art. 4 della l. n. 260 del 1958, l'ineludibile principio dell'effettività del contraddittorio implica che l'operatività della menzionata disposizione è circoscritta al profilo della rimessione in termini, con esclusione di ogni stabilizzazione degli effetti dell'atto giudiziario (e del conseguente giudizio) ove esso sia stato notificato ad altro soggetto.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Decreto Legisl. 30/05/2002 num. 115 art. 84, Decreto Legisl. 30/05/2002 num. 115 art. 144, Decreto Legisl. 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 15 CORTE COST., Legge 25/03/1958 num. 260 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)