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Sez. L, Sentenza n. 2265 del 02/02/2007 (Rv. 594529 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) | Passaggi di personale e procedure volontarie di mobilità - Conservazione del trattamento economico - Principi applicabili - Conseguenze - Regola generale del riassorbimento - Fondamento - Fattispecie concernente ex docenti statali transitati all'INPS.
Stato
decisa il 2007-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594529-01

IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI)

In tema di procedure volontarie di mobilità nel pubblico impiego privatizzato, in difetto di disposizioni speciali - di legge, di regolamento o di atti amministrativi -, che espressamente, e specificamente, definiscano un determinato trattamento retributivo come non riassorbibile o, comunque, ne prevedano la continuità indipendentemente dalle dinamiche retributive del nuovo comparto, si applica il principio generale della riassorbibilità degli assegni "ad personam" attribuiti al fine di rispettare il divieto di "reformatio in peius" del trattamento economico acquisito, argomentando dall'art. 34 del d.lgs. n.29 del 1993, come sostituito dall'art. 19 del d.lgs. n.80 del 1998 (ora art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001), secondo le regole dettate dall'art. 2112, cod. civ., rese applicabili a fattispecie diversa dal trasferimento di azienda. A tali disposizioni speciali - attributive di trattamenti "di privilegio", in quanto non riconducibili alle fonti negoziali collettive applicabili presso l'amministrazione di destinazione - si ricollega l'ipotesi contemplata dall'art. 2, comma terzo, del d.lgs. n. 80 del 1998 (ora art.2, comma terzo, del d.lgs. n. 165 del 2001) nella parte in cui stabilisce la cessazione di efficacia delle disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale, e il riassorbimento dei trattamenti economici più favorevoli in godimento, con le modalità e nelle misure previste dei contratti collettivi. (Principio affermato dalla S.C. in controversia, promossa da ex docenti del comparto scuola, transitati alle dipendenze dell'INPS, nel settembre 1998, a seguito di procedura di mobilità intercompartimentale - alla stregua del d.m. n.135 del 19 marzo 1998 e dell'ordinanza ministeriale n.217 del 6 maggio 1998 -, concernente la riassorbibilità negli aumenti retributivi successivi, del trattamento di miglior favore già goduto presso l'amministrazione di provenienza e attribuito, a titolo di "assegno garanzia stipendio", all'atto del trasferimento all'INPS).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2 com. 3, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 31, Decr. Minist. Pubblica Istruzione 19/03/1998 num. 135, Ordin. Minist. Pubblica Istruzione 06/05/1998 num. 217

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)