Sez. 2, Sentenza n. 3353 del 18/10/1968 (Rv. 336374 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - FORMULA - IN GENERE - GIURAMENTO DECISORIO - DE SCIENTIA O DE NOTITIA - DIFFERENZA- EFFETTI.*
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - FORMULA - IN GENERE - GIURAMENTO DECISORIO - DE SCIENTIA O DE NOTITIA - DIFFERENZA- EFFETTI.*
Il giuramento decisorio ha la caratteristica di poter essere riferito dalla parte alla quale e stato deferito ma l'art. 2739 cod.civ. vieta che si deferisca un giuramento su fatti estranei alla parte chiamata a giurare, ammettendo, in tale ipotesi, il giuramento sulla conoscenza del fatto altrui (giuramento de scientia o de notitia). La dichiarazione di ignorare o di non ricordare i fatti, nel giuramento de scientia, si concreta in un giuramento negativo favorevole a chi lo presta, contrariamente a quanto accade nel giuramento de veritate, in cui una siffatta dichiarazione deve considerarsi come rifiuto a prestarlo.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2739, Cod. Proc. Civ. art. 234
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)